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.Codice strada
Di seguito si riportano i testi dei due principali regolamenti riguardanti usi e comportamenti da tenere in bicicletta.
Legge 29 Luglio 2010, n. 120
Modifiche al Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285
(Modifica dell'art. 182 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 in materia di circolazione dei velocipedi)
Art. 182 -
1) I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2) I ciclisti devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3) Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5) E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia la conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7) Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono tarsportare più di quatto persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trapsorto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9 bis) Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti al alta visibilità, di cui al comma 4-
10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.